SEDE, OGGETTO SOCIALE:
ART. 1) E' costituita l'Associazione Culturale denominata "PRIMO PIANO".
ART. 2) L'Associazione ha sede legale in Salerno, Lungomare Marconi n. 41.
ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
ART. 4) L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
- la promozione e la diffusione della cultura in tutte le sue forme, della musica e dell'arte senza nessun confine di carattere e di gusto attraverso ogni mezzo di comunicazione idoneo;
- la promozione e attuazione, anche per conto terzi, di attività culturali e artistiche attraverso l'organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, di manifestazioni in genere, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto Sociale; l'associazione si riserva inoltre di porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
- la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere;
- iniziative di beneficenza;
- istruzione e formazione, anche mediante corsi di formazione professionale finanziati – cofinanziati e autofinanziati;
- collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini e aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano similari obiettivi;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché la promozione della cultura e dell’arte;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- tutela del diritto allo studio
- tutela dei diritti civili.
SOCI
ART. 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.
I soci si diversificano in tre categorie Fondatori, Ordinari e Sostenitori, quest'ultimi sono regolati da un regolamento specifico.
Soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente.
Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Partecipano attivamente alle attività dell’Associazione .
Soci sostenitori: persone o enti che, pur non partecipando attivamente alle iniziative, sostengono le attività dell’Associazione con libere sottoscrizioni.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L'associazione può in caso di necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
ART. 6) Per essere ammessi a socio ordinario è necessario presentare al Consiglio direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 7) I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.
ART. 8) I soci Fondatori e Ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
ART. 9) I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
- per dimissioni volontarie;
- per morosità, il Socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 30 gg dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall’Associazione;
- per espulsione deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, in caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, arrecando danni morali, materiali e/o all’immagine della stessa.
In ogni caso, il Socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell’Associazione e ad ogni altro socio.
I soci morosi potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 10) Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario;
ART. 11) L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Ciascun Socio potrà rappresentare solo altri due Soci, purché munito di regolare delega scritta.
L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all’anno in via Ordinaria ed in via Straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
ART. 12) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico finanziario annuale;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.
ART. 13) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci, resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
ART. 14) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART. 15) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Il presidente resta in carica 5 anni ed è rieleggibile.
ART. 16) Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il Segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.
PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 17) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;
L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:
a) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
d) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
ART. 18) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili.
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
ART. 19) Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di Assemblea Ordinaria. Il rendiconto economico-finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.
ART. 20) Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 21) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
ART. 22) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 23) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.